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ARTICOLO 1
E' costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la
"FONDAZIONE G.B. MORGAGNI".
La Fondazione, fintanto che sussistono i requisiti richiesti dal D.L.gs.
460/1997, utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S." nella denominazione della Fondazione, nei
suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico. Per quanto detto la
denominazione completa della fondazione sarà "FONDAZIONE G.B. MORGAGNI ONLUS".
ARTICOLO 2
La Fondazione ha sede legale in Padova, via Trieste 33, e potrà operare anche
in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio dì Amministrazione ai sensi
del successivo articolo 3.
ARTICOLO 3
La Fondazione non ha scopo di lucro e svolge la sua attività esclusivamente per
finalità di solidarietà sociale.
Essa ha per scopo l'attività di ricerca per lo sviluppo delle Scienze
Chirurgiche, con particolare riguardo alle malattie dell'esofago, dell'apparato
digerente e dei trapianti d'organo, allo sviluppo di nuove tecnologie
chirurgiche e alla diffusione delle nuove tecniche chirurgiche svolta sia
direttamente che attraverso l'affidamento della stessa ad università, enti di
ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente. A tal fine,
nell'ambito indicato, potrà:
- istituire corsi di aggiornamento, organizzare convegni, parteciparvi sia in
Italia che all'estero;
- condurre e promuovere studi e ricerche cliniche o di base, nell'ambito del
campo di attività, anche in collaborazione con Istituzioni dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, dell'Università di Padova, dell'Istituto Oncologico
Veneto e di Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Veneto;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali, in qualsiasi forma (anche a
mezzo elettronico in Internet) con l'esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi delle Scienze
Chirurgiche, mediante interventi anche finanziari per promuoverne attività e
programmi;
- promuovere, finanziare e gestire convegni, riunioni e seminari di studio nel
campo delle Scienze Chirurgiche;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative
sopra specificate;
- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica
e premi per lavori scientifici nel campo di attività, da assegnare a persone
meritevoli tenuto conto di uno o più dei seguenti requisiti: titoli accademici
posseduti, titoli scientifici acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da
svolgere, condizione economica.
Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà
adeguata pubblicità.
Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che,
rispettando i principi sanciti dallo statuto, precisi ulteriormente le
modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le
modalità di giudizio.
Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione
insindacabile adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. Le
relative decisioni saranno esposte nella sede della Fondazione per un periodo
non inferiore ai 15 (quindici) giorni.
La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di
servizi, che, direttamente od indirettamente, il Consiglio di Amministrazione
riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.
La Fondazione opererà esclusivamente nell'ambito del Veneto. Essa potrà
comunque sviluppare rapporti di collegamento e di collaborazione con altri
enti, italiani od esteri, operanti nel campo dello studio e della ricerca
delle scienze chirurgiche o in settori connessi.
La Fondazione non svolgerà pertanto attività diverse da quelle rivolte al
perseguimento delle finalità sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse.
ARTICOLO 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dai beni conferiti dai fondatori come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi
titolo, anche per eredità, legati, elargizioni e contributi versati da enti
pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempreché gli stessi siano
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste
nell'articolo 3;
- dagli utili di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
delibererà di destinare al patrimonio in misura non inferiore al 10 (dieci) per
cento.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse di cui
all'articolo 3 del presente statuto. In ogni caso la Fondazione non potrà
distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
ONLUS che per legge, statuto o regolamento perseguono le stesse finalità di cui
all'articolo 3 del presente statuto.
ARTICOLO 5
Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti
entrate:
- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori e comunque di terzi
destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati
all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività previste all'articolo 3.
ARTICOLO 6
Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche ed enti che
versano contributi annui nelle misure indicate dal Consiglio di
Amministrazione.
ARTICOLO 7
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque
consiglieri almeno due dei quali devono essere scelti tra persone aventi
specifiche competenze in materie chirurgiche.
Fatta salva la designazione del primo Consiglio di Amministrazione in sede di
costituzione della fondazione, la nomina dei consiglieri verrà effettuata dal
Rettore dell'Università di Padova nell'ambito di una rosa di nominativi, in
numero doppio rispetto alle persone da designare, formulata dal responsabile
dell'Unità Operativa di Clinica Chirurgica Terza di Padova (o da quella
derivante da un eventuale cambio di denominazione dell'U.O stessa).
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per cinque anni.
Qualora durante il periodo di mandato uno o più consiglieri cessassero per
qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione della
Fondazione sarà integrato da nuovi consiglieri, i quali saranno nominati con la
medesima procedura prevista nel caso di rinnovo dell'intero Consiglio e
scadranno unitamente agli altri già in carica.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Presidente,
il Vice-Presidente, ed il Segretario-Tesoriere.
ARTICOLO 8
Le cariche di cui all'articolo 7 sono assolutamente gratuite.
Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute, e documentate, per
l'esercizio delle funzioni loro assegnate e, nel caso di professionisti, il
compenso per l'attività di consulenza e assistenza prestata allo scopo di
garantire l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge o dallo statuto
e più in generale il corretto funzionamento dell'ente.
ARTICOLO 9
Al Consiglio dì Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Fondazione.
In particolare il consiglio di Amministrazione:
a) approva, entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo, il bilancio
annuale consuntivo e la relazione illustrativa;
b) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento
giuridico ed economico;
c) delibera sull'accettazione dei lasciti, delle eredità, delle elargizioni e
delle donazioni ferme restando le formalità stabilite dalla legge;
d) stabilisce i programmi della Fondazione;
e) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla
Fondazione;
f) delibera le modifiche dello statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per
l'approvazione nei modi di legge e ciò, in deroga a quanto previsto dal
successivo articolo 11, a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi
componenti. Il consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, in
quanto delegabili, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori per
determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di
professionisti.
ARTICOLO 10
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con
avviso contenente l'ordine del giorno, inviato per posta o con telegramma o con
comunicazione scritta anche tramite telefax o posta elettronica almeno 5
(cinque) giorni prima della data della riunione.
In ogni caso di urgenza la convocazione può essere fatta con avviso contenente
l'ordine del giorno inviato con telegramma o con comunicazione scritta anche
tramite telefax o posta elettronica almeno 24 (ventiquattro) ore prima di
quella di inizio della riunione.
Comunque in mancanza di tali formalità o termini il consiglio si intenderà
validamente riunito con la presenza di tutti i consiglieri e i revisori.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in sua assenza le relative funzioni
saranno assolte dal Vice-Presidente; ove anche questo fosse assente le
riunioni saranno presiedute dal consigliere più anziano presente.
In assenza del Segretario del Consiglio la sua funzione verrà svolta da un
consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione.
ARTICOLO 11
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più
della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Quando si verifichi parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente
ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente articolo 10.
ARTICOLO 12
Il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente hanno
la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le
deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale
o di volta in volta.
Il Vice-Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio saranno fatte constare da verbali
che dovranno essere trascritti in un apposito libro vidimato inizialmente dal
Presidente; tali verbali saranno redatti dal Segretario e dallo stesso
sottoscritti unitamente al Presidente della riunione; in caso di assenza del
Segretario il verbale sarà redatto dal consigliere appositamente designato in
sostituzione dai presenti ai sensi del precedente articolo 10.
ARTICOLO 13
Il controllo legale dei conti è affidato ad un revisore, nominato dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova.
Il revisore rimane in carica tre anni.
Egli partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta
delle scritture contabili; esprime il suo parere, mediante apposita relazione,
sul bilancio annuale.
I verbali e la relazione sul bilancio sono trascritti in un apposito libro
vidimato inizialmente dal revisore stesso.
ARTICOLO 14
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga
dell'opera di un Direttore della Fondazione, nominandolo e stabilendone
l'eventuale compenso.
Il Direttore collabora alla preparazione dei programmi di attività della
Fondazione e cura l'attuazione di quelli approvati dal Consiglio di
Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.
Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le
attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni
chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
ARTICOLO 15
La Fondazione può essere assistita da un Comitato tecnico-scientifico con
funzioni consultive.
Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero variabile da cinque a
trenta membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono
distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.
Il Comitato elegge il proprio Presidente scegliendolo nell'ambito dei suoi
componenti i quali durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di
Amministrazione.
ARTICOLO 16
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione la Fondazione devolverà il
patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di
pubblica utilità, preferibilmente nell'ambito dell'Università degli Studi di
Padova, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Addivenendosi per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il
Consiglio di Amministrazione nominerà tre liquidatori, determinandone i
relativi poteri.
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